Il Credito d’Imposta ZES Unica ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale attraverso incentivi mirati a sostenere la crescita delle aree più svantaggiate del Paese.
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese con strutture produttive già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo (come individuate dalla Carta di Aiuti a finalità Regionale 2022-2027):
Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.
Credito d’imposta riconosciuto nei limiti previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:
Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a euro 50 milioni, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.
L’investimento massimo, per ciascun progetto, è di euro 100 milioni.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’ADE e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
Sono ammessi gli investimenti, facenti parte di un progetto iniziale e realizzati tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025, relativi all'acquisto (anche mediante contratti di locazione finanziaria) di:
L’investimento deve essere finalizzato ad una delle seguenti attività:
Nelle zone assistite, di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), gli aiuti possono essere concessi alle imprese di tutte le dimensioni, per qualsiasi forma di investimento iniziale. Nelle zone assistite, di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), gli aiuti possono essere concessi invece:
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non sussistono rapporti di controllo o di collegamento e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Fermo restando il limite complessivo di spesa, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni ammessi nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di euro 100 milioni. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a euro 200.000.
Se:
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui sopra si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dei benefici goduti.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza.
Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dalle pertinenti discipline di riferimento.
È ammesso il cumulo nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, e che non siano qualificabili come aiuti di Stato.
Le imprese interessate dovranno comunicare tra il 31 marzo 2025 ed il 30 maggio 2025 l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute dal 16 novembre 2024, e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.
A pena di decadenza dell’agevolazione, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 le imprese dovranno inviare comunicazione da parte dell’azienda di avvenuta realizzazione degli investimenti indicati.