Credito di imposta ZES UNICA
La ZES unica è stata istituita dal Decreto Sud, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2023, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale nelle aree più svantaggiate del Paese.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese con strutture produttive già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo (come individuate dalla Carta di Aiuti a finalità Regionale 2022-2027):
- di ogni forma giuridica e regime contabile adottato;
- non in stato di liquidazione o scioglimento;
- non in stato di difficoltà;
- operanti nei settori ammessi.
Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.
Agevolazione
Credito d’imposta riconosciuto nei limiti previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:
- Campania, Puglia, Calabria, Sicilia
- 60% Micro e Piccole Imprese
- 50% Medie Imprese
- 40% Grandi Imprese
- Molise, Basilicata, Sardegna
- 50% Micro e Piccole Imprese
- 40% Medie Imprese
- 30% Grandi Imprese
- Abruzzo
- 35% Micro e Piccole Imprese
- 25% Medie Imprese
- 15% Grandi Imprese
- Per le zone Sulcis iglesiente (Sardegna)
- 60% Micro e Piccole Imprese
- 50% Medie Imprese
- 40% Grandi Imprese
- Per Taranto (Puglia)
- 70% Micro e Piccole Imprese
- 60% Medie Imprese
- 50% Grandi Imprese
Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a euro 50 milioni, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.
L’investimento massimo, per ciascun progetto, è di euro 100 milioni.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’ADE e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
Interventi ammissibili
Sono ammessi gli investimenti, facenti parte di un progetto iniziale e realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, relativi all'acquisto (anche mediante contratti di locazione finanziaria) di:
- macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- terreni;
- acquisizione, realizzazione, ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Progetto di investimento iniziale
L’investimento deve essere finalizzato ad una delle seguenti attività:
- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso, o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione, e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore.
Nelle zone assistite, di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), gli aiuti possono essere concessi alle imprese di tutte le dimensioni, per qualsiasi forma di investimento iniziale. Nelle zone assistite, di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), gli aiuti possono essere concessi invece:
- alle PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale;
- alle grandi imprese solo per un investimento iniziale, destinato alla creazione di una nuova attività economica nella zona interessata.
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non sussistono rapporti di controllo o di collegamento e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Fermo restando il limite complessivo di spesa, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni ammessi nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di euro 100 milioni. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a euro 200.000. Per le imprese agricole, l'importo minimo di investimento è pari a euro 50.000.
Se:
- i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione;
- entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui sopra si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dei benefici goduti.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza.
Cumulabilità
Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dalle pertinenti discipline di riferimento.
È ammesso il cumulo nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, e che non siano qualificabili come aiuti di Stato.
Presentazione della domanda
Le imprese potranno comunicare all'ADE dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 le spese ammissibili sostenute dal 1°gennaio 2024 e che prevedono di mantenere fino al 15 novembre 2024.
Relativamente al credito d'imposta ZES unica, per le imprese agricole e della pesca verrà emanato apposito decreto attuativo da parte del MASAAF di concerto con il MIMIT.