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transizione 5.0 nuovo piano e prospettive

Nuovo Piano Transizione 5.0: prospettive

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge che contiene il testo definitivo del Piano Transizione 5.0.

Le modifiche principali riguardano il processo di accesso al beneficio e il ruolo centrale assegnato al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per la realizzazione e il funzionamento della piattaforma.

Il nuovo Piano è integrato con le nuove risorse provenienti dal programma RePowerEU che mette a disposizione delle aziende italiane, per il biennio 2024-2025, ulteriori 6,3 miliardi di euro per la digitalizzazione e l’efficientamento energetico. Queste risorse aggiuntive si sommano a quelle già previste per il piano Transizione 4.0.

Riassumendo, il piano Transizione 4.0 continuerà a incentivare l’acquisto di beni 4.0 con le seguenti aliquote, confermate per il biennio 2024-2025:

  • per investimenti fino a 2,5 milioni: 20%
  • per investimenti tra 2,5 e 10 milioni: 10%
  • per investimenti tra 10 e 20 milioni: 5%

Il nuovo piano Transizione 5.0 introdurrà ulteriori incentivi per la componente relativa agli investimenti in beni e attività, che generino risparmi energetici o apportino miglioramenti dell’efficienza energetica. Tali investimenti dovranno comunque essere conformi ai requisiti del 4.0 e dovrà essere misurato il beneficio in termini di efficientamento energetico, per poi determinare l’ammontare del beneficio fiscale.

TRE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO, TRE CLASSI ENERGETICHE E NOVE ALIQUOTE

Secondo le ultime informazioni disponibili, il piano 5.0 sarà articolato in tre differenti misure o moduli:

  • acquisto di beni strumentali, sia materiali che immateriali, di tipo 4.0;
  • acquisto di beni necessari per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti rinnovabili, ad eccezione delle biomasse;
  • spese destinate alla formazione del personale, focalizzate sullo sviluppo delle competenze necessarie per la transizione verde.

Le aliquote dei nuovi incentivi per la transizione green dipenderanno dai miglioramenti dimostrati sul fronte dei consumi energetici. Indiscrezioni pubblicate da Il Sole 24 ore anticipano che le aliquote potrebbero diventare nove, determinate in base a tre classi di efficienza energetica ottenuta.

Il livello di risparmio energetico generato dovrà essere almeno pari al 3% dei consumi energetici totali o al 5% dei consumi del "processo target" dell'intervento di miglioramento dell'efficienza.

Le aliquote sarebbero le seguenti (divise per le tre classi energetiche):

  • Per investimenti fino a 2,5 milioni:
    • classe I: 35%
    • classe II: 40%
    • classe III: 45%
  • Per investimenti tra 2,5 e 10 milioni
    • classe I: 15%
    • classe II: 20%
    • classe III: 25%
  • Per investimenti tra 10 e 50 milioni
    • classe I: 5%
    • classe II: 10%
    • classe III: 15%

La fruizione dell’incentivo

Ecco la procedura per beneficiare dell'incentivo:

  1. le imprese devono presentare al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE) la certificazione ex ante, che attesta le caratteristiche del progetto di investimento e i risultati ottenibili, insieme alla comunicazione ex ante che descrive il progetto di investimento e il suo costo;
  2. il GSE verifica la completezza della documentazione e trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'elenco delle imprese che hanno richiesto validamente l'agevolazione e l'importo del credito che, se ci sono risorse disponibili, è "prenotato" a questo punto;
  3. le imprese devono inviare comunicazioni periodiche al GSE sull'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione. In base a queste comunicazioni viene determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. Sono ammesse variazioni in diminuzione (ad esempio, minori investimenti o minor risparmio) ma non in aumento;
  4. al termine dell'investimento, l'impresa informa nuovamente il GSE inviando una comunicazione di completamento dell'investimento corredata dalla certificazione ex post;
  5. il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e l'ammontare definitivo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione;
  6. successivamente, occorre attendere cinque giorni dalla trasmissione dei dati definitivi da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate e presentare entro il 31 dicembre 2025 il modello F24 per la fruizione del credito. Se l'impresa non può utilizzare l'intero credito, può riportare in avanti e utilizzare in cinque quote annuali di pari importo l'ammontare non ancora utilizzato.

Eliminazione divieto di cumulo

Secondo quanto specificato, viene eliminato il divieto di cumulo con altre agevolazioni finanziate con fondi europei, consentendo quindi la possibilità di beneficiare contemporaneamente di queste agevolazioni insieme all'incentivo oggetto della normativa.

Tuttavia, resta in vigore il divieto di cumulo con il piano Transizione 4.0 e con il credito d'imposta per la Zona Economica Speciale (ZES) Unica. Questo significa che le imprese non possono beneficiare contemporaneamente di queste agevolazioni insieme all'incentivo in questione.

 

I vantaggi di transizione 5.0

La premialità netta, ovvero il reale beneficio del piano Transizione 5.0 calcolato facendo la differenza tra l’aliquota spettante grazie al piano Transizione 4.0 e le nuove aliquote del piano Transizione 5.0, dovrebbe arrivare fino al 25%.

 

La formazione

Per la formazione sarà stanziato un budget consistente di 630 milioni di euro. Tuttavia, l'accesso a tali fondi sarà limitato alle aziende che effettuano investimenti, con una soglia massima del 10% del valore complessivo del progetto e un tetto massimo di 300.000 euro. Per una comprensione completa di questa sezione sarà necessario attendere la pubblicazione del testo del decreto.

 

Il ruolo del GSE

In base al testo definitivo del decreto-legge è stato modificato il processo relativo alle valutazioni tecniche e ai controlli necessari per la fruizione del beneficio. In precedenza, spettava all'Agenzia delle Entrate richiedere l'intervento del GSE per le valutazioni tecniche. Tuttavia, secondo le disposizioni del testo definitivo, è ora il GSE stesso ad effettuare i controlli entro termini concordati con l'Agenzia delle Entrate. Questi controlli sono finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti per la fruizione del beneficio.

 

Le prossime pubblicazioni

Oltre alla conferma parlamentare entro i consueti 60 giorni, mancano ancora due decreti attuativi per garantire la piena operatività delle disposizioni contenute nel Decreto. In particolare, il primo decreto deve essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto principale, quindi entro il primo aprile. Questi decreti attuativi sono essenziali per fornire linee guida dettagliate e istruzioni specifiche per l'applicazione pratica delle disposizioni stabilite nel Decreto principale.