Fondo Transizione Industriale
Il Bando Fondo Transizione Industriale, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha l'obiettivo di sostenere i progetti di investimento promossi da imprese di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale attraverso interventi sul processo produttivo già esistente nell’unità produttiva oggetto di intervento.
I progetti riguardano:
- una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa (TITOLO II);
- un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate (TITOLO III).
Soggetti Beneficiari
Sono beneficiarie tutte le imprese di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale:
- costituite, iscritte nel Registro delle Imprese;
- che operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Agevolazione
Le agevolazioni sono concesse, nella forma del Contributo a Fondo Perduto.
Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica (Titolo II) sono concesse agevolazioni pari al:
- 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell’investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell’aiuto. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c;
- 15% delle spese ammissibili, qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento. Sono previste maggiorazioni del 10% per le piccole imprese, 5% per le medie imprese, 7,5% per investimenti effettuati nelle zone a e 2,5% per investimenti effettuati nelle zone c.
Gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, altresì, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 38bis del Regolamento GBER, pari al 30% delle spese ammissibili. Qualora l’investimento consista nell’installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento l’intensità di aiuto non può superare il 25% delle spese ammissibili. L’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone a e 5% per investimenti effettuati nelle zone c.
Con riferimento agli investimenti relativi alla produzione e allo stoccaggio di energia le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto pari al:
- 45% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento da fonti energetiche rinnovabili, maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui alla lettera a), maggiorata del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese.
Per gli investimenti per i quali è stata richiesta l’applicazione delle disposizioni di cui al Quadro Temporaneo le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nel limite del 30% dei costi agevolabili.
Per quanto concerne gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto ed il valore dell’intensità è disciplinata dalla carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti e della zona oggetto di investimento.
Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese all’uso efficiente delle risorse e/o la circolarità (Titolo III) sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili.
L’intensità può essere aumentata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per gli aiuti alle medie imprese. Inoltre di ulteriori 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e di 5 per investimenti effettuati nelle zone c.
Programmi e spese ammissibili
I programmi di investimento per una maggiore efficienza energetica (Titolo II) devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:
- di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica che comportino un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
- di un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell’unità produttiva oggetto di intervento, volto a conseguire un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa.
I programmi di investimento destinati a perseguire un uso efficiente delle risorse (Titolo III) devono essere finalizzati a:
- riduzione della quantità di acqua impiegata nel processo produttivo;
- riduzione della quantità di materie prime e semilavorati impiegati nel processo produttivo, ad eccezione dell’energia;
- riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.
I programmi di investimento devono:
- prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni) e non superiore a euro 20.000.000,00 (venti milioni);
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo;
- essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo, (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi).
Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.
Le spese ammissibili strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi sono le seguenti:
- suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell’investimento ammissibile;
- opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell’investimento ammissibile;
- impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
Sono altresì ammissibili spese per la formazione di personale nel limite massimo del 10% dell’investimento ammissibile.
Stanziamento e regime di aiuto
I fondi stanziati ammontano ad euro €400.000.000,00.
Le agevolazioni per interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica sono concesse ai sensi degli articoli 38 e 38bis del Regolamento GBER. Per investimenti relativi alla produzione e allo stoccaggio di energia le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento GBER.
Le agevolazioni per interventi volti ad un uso efficiente delle risorse e/o circolarità del processo produttivo sono concesse ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento GBER.
Le agevolazioni per interventi che prevedono un cambiamento fondamentale del processo, volto a conseguire un risparmio energetico e/o un uso efficiente delle risorse sono concessi ai sensi degli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.
Su richiesta dell’impresa beneficiaria, le agevolazioni possono essere concesse ai sensi della Sezione 2.6 Quadro
temporaneo, a patto che il programma d’investimento rispetti determinate condizioni.
Presentazione della domanda
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 05/02/2025 e fino alle ore 12:00 del 08/04/25.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
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