Bando per impianti fotovoltaici - MIMIT
La misura agevolativa "Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI" è finalizzata a supportare le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti minieolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI regolarmente iscritte al registro delle imprese, operanti sull’intero territorio nazionale. Le imprese operanti nel settore della produzione, del noleggio, e della vendita di veicoli possono accedere alle agevolazioni solo qualora i ricavi lordi connessi all’attività svolta nell’unità produttiva oggetto di intervento derivino in misura pari ad almeno il 50% dalla produzione, dal noleggio o dalla vendita di veicoli a zero emissioni.
Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH, non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività è principalmente concentrata nei seguenti settori:
- produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività correlate;
- industrie ad alta intensità energetica e/o ad alte emissioni di CO2;
- produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti;
- raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti;
- trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare.
Presentazione della domanda
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 4 Aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 5 Maggio 2025.
Agevolazione
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura massima:
- del 30% per le medie imprese, ovvero del 40% per le piccole imprese, delle spese ammissibili connesse all’investimento per la produzione di energia mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici per l’autoconsumo;
- del 30% delle spese ammissibili per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento.
Per le sole spese di diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.
Nel rispetto delle disposizioni sul divieto di doppio finanziamento richiamato in premessa, il medesimo costo progettuale non può essere, in ogni caso, rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
Programmi di investimento
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento, economicamente sostenibili, in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa e in correlate tecnologie digitali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti minieolici, per autoconsumo immediato.
I programmi di investimento possono, altresì, essere integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell’energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o mini eolico collegato direttamente, su base annua.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i programmi di investimento devono essere supportati da una diagnosi energetica ex-ante eseguita da soggetti qualificati, che definisca il profilo di consumo energetico dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento e preveda, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici ovvero di impianti mini eolici.
Ai fini del corretto dimensionamento dei programmi di investimento, la predetta diagnosi energetica dovrà quindi individuare, la potenza dell’impianto da installare e dell’eventuale sistema di stoccaggio, nonché la capacità operativa aggiuntiva installata di energia rinnovabile, parametrati rispetto al fabbisogno energetico dell’unità produttiva.
Ai fini dell’ammissibilità, i programmi di investimento devono:
- riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente. Per le imprese non residenti nel territorio italiano, la piena disponibilità dell’unità produttiva sul territorio italiano deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione;
- essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici;
- prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. L’eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo, ovvero immessa in rete;
- prevedere un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro €30.000,00 e non superiore a euro €1.000.000,00;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:
- l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;
- sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma;
- prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma di investimento si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni;
- non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali e risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale.
I programmi di investimento ammissibili e, quindi, finanziabili, devono prevedere il rispetto della legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale, nonché essere coerenti rispetto alle pianificazioni urbanistiche ed edilizie comunali o sovracomunali, dove ciò risulti pertinente e disporre di esiti di Valutazione di Impatto Ambientale o di screening di VIA, dove ciò risulti necessario.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese che riguardano l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:
- impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera a), comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;
- diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento.
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:
- essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento. È, comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo;
- essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE);
- essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;
- essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR.
Le spese elencate nella lettera d), per l’esecuzione della diagnosi energetica ex ante sono ammissibili in misura non superiore al 3% delle spese di cui alle lettere da a), b) e c).
In caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà, tuttavia, essere puntualmente tracciato per ogni programma di investimento nei sistemi informatici gestionali.
Stanziamento delle risorse e regime di aiuto
La dotazione finanziaria complessiva della misura agevolativa è pari a euro €320.000.000,00.
Si applicano le seguenti riserve:
- il 40% dell’assegnazione di risorse del PNRR è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- il 40% dell’assegnazione di risorse del PNRR è riservato a favore delle micro e piccole imprese.
Qualora, in fase di definizione della graduatoria, le risorse destinate alle riserve non dovessero essere pienamente assorbite, le stesse sono rese disponibili per il finanziamento delle domande di agevolazione riferite, rispettivamente, ai restanti territori ovvero alle imprese di media dimensione.
Le agevolazioni concesse:
- non possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato;
- possono essere cumulate con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intero costo ammissibile alle agevolazioni.